IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  6  dicembre  1962,  n.  1643,  sulla  istituzione
dell'Ente  Nazionale  per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso
delle imprese esercenti le industrie elettriche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963,
n.  36,  contenente  norme  relative  ai trasferimenti all'ENEL delle
imprese esercenti le industrie elettriche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963,
n.  138,  contenente  norme relative agli indennizzi da corrispondere
alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
  Vista  la  legge  27  giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al
Governo  per  la emanazione di norme relative all'organizzazione e al
trattamento  tributario  dell'ENEL  e norme integrative della legge 6
dicembre 1962, n. 1643;
  Visto l'art. 76 della Costituzione;
  Visto  l'art.  87,  quinto  comma,  della Costituzione Ritenuto che
l'impresa  appartenente  alla  Societa'  "Idroelettrica  Valmaremola,
Societa'  per  Azioni",  con  sede in Torino, via Pietro Giura n. 29,
rientra   tra  le  imprese  previste  dall'art.  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'impresa  della  Societa' "Idroelettrica Valmaremola, Societa' per
Azioni",  con  sede  in Torino, via Pietro Giura n. 29, e' trasferita
all'Ente  Nazionale  per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti
dall'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1963, n. 36.
  La  consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e'
effettuata  secondo  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.